FORMAZIONE
Tanti anni fa fu deciso che tutti i conducenti di veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate trasportanti merci pericolose dovevano ricevere una formazione specifica e superare un esame.
Recentemente è stato deciso che chiunque abbia a che fare con il trasporto di merci pericolose (compreso preparazione imballaggi, carico, scarico, ecc.) deve ricevere una formazione (che deve essere certificata !).
Dal 2007 tutti i conducenti di veicoli trasportanti merci pericolose (anche con massa inferiore alle 3,5 tonnellate) dovranno aver ricevuto una formazione specifica e superare un esame.
E adesso in Italia si è stabilito che tutti i conducenti di veicoli trasportanti merci devono ricevere una formazione.
Chiunque è coinvolto nel trasporto di merci pericolose (salvo le esenzioni) deve avere un consulente per la sicurezza (che ovviamente deve aver superato un esame).
Adesso, si raccomanda che chiunque trasporti merci abbia una certificazione di qualità (in genere per predisporre un piano di GQ bisognerà ricorrere ad un esperto).
E.. naturalmente, a seconda del tipo di attività, ci vorrà l’esperto per la 626, quello per i rifiuti, ecc.
E’ vero… senza un’analisi di sicurezza, senza formazione.. senza informazione … si “rischia” di non conoscere i rischi.. e si rischia di provocare incidenti o comunque di provocare danni., quindi… tutto ciò va nella giusta direzione.
Ma i risultati postivi non si fermano qui. Infatti:
- l’insieme di testi, corsi, esami, insegnanti e studenti, previsti alla luce di quanto sopra costituisce un “corpus” formativo, da far morir d’invidia la ministra Moratti
- tra esperti, formatori, esaminatori, certificatori, si dovrebbero essere creati un bel po’ di posti di lavoro (o… è sempre il solito giro ?), da fare invidia ai programmi del ministro Maroni
- con tutta questa formazione, l’ADR e, più in generale, le norme di sicurezza, dovrebbero essere conosciute più della formazione della squadra del presidente del consiglio Berlusconi
O… no ?
Recentemente è stato deciso che chiunque abbia a che fare con il trasporto di merci pericolose (compreso preparazione imballaggi, carico, scarico, ecc.) deve ricevere una formazione (che deve essere certificata !).
Dal 2007 tutti i conducenti di veicoli trasportanti merci pericolose (anche con massa inferiore alle 3,5 tonnellate) dovranno aver ricevuto una formazione specifica e superare un esame.
E adesso in Italia si è stabilito che tutti i conducenti di veicoli trasportanti merci devono ricevere una formazione.
Chiunque è coinvolto nel trasporto di merci pericolose (salvo le esenzioni) deve avere un consulente per la sicurezza (che ovviamente deve aver superato un esame).
Adesso, si raccomanda che chiunque trasporti merci abbia una certificazione di qualità (in genere per predisporre un piano di GQ bisognerà ricorrere ad un esperto).
E.. naturalmente, a seconda del tipo di attività, ci vorrà l’esperto per la 626, quello per i rifiuti, ecc.
E’ vero… senza un’analisi di sicurezza, senza formazione.. senza informazione … si “rischia” di non conoscere i rischi.. e si rischia di provocare incidenti o comunque di provocare danni., quindi… tutto ciò va nella giusta direzione.
Ma i risultati postivi non si fermano qui. Infatti:
- l’insieme di testi, corsi, esami, insegnanti e studenti, previsti alla luce di quanto sopra costituisce un “corpus” formativo, da far morir d’invidia la ministra Moratti
- tra esperti, formatori, esaminatori, certificatori, si dovrebbero essere creati un bel po’ di posti di lavoro (o… è sempre il solito giro ?), da fare invidia ai programmi del ministro Maroni
- con tutta questa formazione, l’ADR e, più in generale, le norme di sicurezza, dovrebbero essere conosciute più della formazione della squadra del presidente del consiglio Berlusconi
O… no ?



11 Commenti:
bhè, così dovrebbe essere e spero che così vada... ma siamo in un paese dove le cose non vanno come dovrebbero, purtroppo.
La formazione è...FONDAMENTALE, sopratutto in campi come il nostro ( merci pericolose )dove il pericolo è all'ordine del giorno.
Il complesso delle norme in vigore va nella direzione di accrescere il grado di sicurezza per tutti gli operatori che hanno a che fare con le merci pericolose, limitando le possibilità di incidenti anche gravissimi.
Speriamo che la presa di coscenza di tutti su questi temi sia sempre maggiore in modo da avere tanta...formazione e tanta sicurezza nelle aziende.
Concordo assolutamente sul fatto che la sicurezza sotto tutti i suoi aspetti, sia un elemento fondamentale da perseguire e conseguire continuamente, in generale, ed ancora più in particolare per chi come noi si occupa direttamente o indirettamente della manipolazione di sostanze talvolta estremamente pericolose.
Ma questo mi porta ad una considerazione che nasce quasi spontanea:l'accordo ADR infatti impone che ogni azienta che trasporta, imballa, spedisce, via strada, sostanze classificate come pericolose, e quindi direttamente citate nella tabella nominativa ADR, abbia all'interno della propria organizzazione, quella figura professionale di nuova concezione, denominata Consulente per la sicurezza ADR.
Ma il mio dubbio è questo:
consideriamo una grossa azienta che si occupa in qualche modo di merci pericolose, e che conseguentemente necessita all'interno del proprio organico della presenza del consulente ADR, questa azienda però possiede diverse sedi operative sparse un pò dappertutto nel territorio nazionale,e talvolta anche all'estero. Penso che in questa situazione la presenza del consulente ADR, che in questi casi è quasi sempre dislocata nella sede centrale dell'azienda sia più una presenza formale che concreta, nel senso che non essendo possibile la presenza fisica costante nelle varie sedi operative periferiche, le disposizioni emanate man mano dal consulente, arrivano sottoforma di documenti riportanti delle informazioni ridotte quasi all'essenziale, e per via di ciò, a volte quasi incomprensibili ai più.
Concludendo, credo che un rapporto diretto, costante,del consulente ADR, con gli operatori, non possa essere che auspicabile, visto che con queta situazione lo scambio di informazioni, con il personale potrà essere costante, più dettagliato, più diretto e tempestivo.
Insomma, penso che ogni unità operativa, periferica rispetto a quella centrale, debba avere all'interno del proprio organico la presenza di un consulente ADR, questo inevitabilmente porterà più sicurezza e sopratutto più posti di lavoro. Grazie.
Assolutamente d'accordo con Mauro....
mi chiamo Enrico e opero nel campo delle merci pericolose, da 5 anni come conducente, sto frequentando il corso per il rinnovo del c.f.p. e mi sono incuriosito alla figura del consulente per la sicurezza, mi chiedevo se fra tanti competenti in materia vi fosse qualcuno che può darmi alcune risposte a riguardo, occorre qualche requisito particolare per frequentare il corso? e poi volevo sapere se si effettuano tramite la motorizzazzione civile. grazie
Mauro risponde ai quesiti di Anonymous:
La risposta al primo quesito è senz'altro NO.
L'accordo A.D.R. infatti prevede che il consulente per la sicurezza A.D.R., può essere chiunque, il titolare dell'azienda di autotrasporto, un dipendente di questi, oppure un soggetto esterno all'azienda stessa, che eroga il servizio di cui sopra dietro corrispettivo, ma che naturalmente sia in possesso di un certificato di formazione CE per consulenti A.D.R.così come previsto dalla direttiva 96/35 CE rilasciato per esame dall'Ufficio provinciale del D.T.T.S.I.S e naturalmente che sia in corso di validità.
Per quanto riguarda il secondo quesito, possiamo dire che i corsi per la preparazione agli esami per il conseguimento del certificato CE come consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose A.D.R.,I.M.D.G., I.C.A,O, ecc., sono svolti da enti, o agenzie (anche automobilistiche) apositamente autorizzati allo svolgimento dei suddetti corsi di formazione professionale, ma gli esami, normalmente si svolgono presso gli uffici provinciali del D.T.T.S.I.S. territorialmente competente.
Non mi risulta che i corsi di formazione (mirati al conseguimento/rinnovo) per aspiranti/rinnovandi Consulenti per la Sicurezza ADR/RID (peraltro NON obbligatori) debbano essere gestiti da enti autorizzati. E' un caso di deregulation totale...
FP
Punto 1°: non ho assolutamente affermato l'obbligatorietà del rinnovo del certificato CE per consulenti per la sicurezza,in quanto si tratta di una scelta soggettiva del detentore del titolo medesimo, quindi non imposta da nessuna norma, ma, che sia chiaro,il certificato CE per consulenti per la sicurezza ha validità quinquennale e deve essere rinnovato previa frequenza di un corso di aggiornamento da svolgersi nell'anno immediatamente precedente la data di scadenza del certificato medesimo, e del conseguente esame dinnanzi ad una apposita commissione d'esame.
Punto 2°: quando dico "appositamente autorizzati" intendo dire che i corsi di aggiornamento NON si svolgono al BAR DELLO SPORT...
Per chiarezza, riporto il testo dell’ADR/RID 2005.
1.8.3.7 Il consulente DEVE essere titolare di un certificato di formazione professionale ...
1.8.3.8 Per ottenere il certificato, il candidato DEVE ricevere una formazione e superare un esame ...
1.8.3.9 Obiettivo fondamentale della formazione è quello di fornire al candidato una conoscenza sufficiente ...
Ma, mentre per l’esame, nei paragrafi successivi vengono specificati i criteri (ripresi e dettagliati nella normativa nazionale), quanto alla formazione non è specificato alcun criterio (neppure nella normativa nazionale).
E così rimarrà anche nell’ADR/RID 2007.
In conclusione: la formazione è necessaria, ma NON c’è alcuna disposizione sulle modalità di tale formazione (se, ad esempio, siano ammessi o meno i corsi al Bar dello Sport !). L’unica verifica dell’adeguatezza è dunque, ovviamente, il risultato dell’esame.
Non per essere pedanti, ma a corollario di quanto detto dall’ing. Benassai, si può ricordare quanto segue:
ADR 2005
1.8.3.17. Le disposizioni da 1.8.3.1 a 1.8.3.16 si considerano soddisfatte se sono state messe in atto le disposizioni della direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose e della direttiva 2000/18/CE del Consiglio del 17 aprile 2000 relativa alle disposizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose.
Commento: una volta tanto la Comunità Europea ha preceduto il Comitato ADR.
--------------------
Direttiva CEE/CEEA/CE n° 35 del 03/06/1996
96/35/CE: Direttiva del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose
(…omissis…)
Art. 5 - Certificato di formazione
(...omissis...)
2. Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione sanzionata dal superamento di un esame riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro.
(…omissis…)
Commento: la FORMAZIONE è genericamente prevista
----------------
In Italia:
D.Lgs. Governo n° 40 del 04/02/2000
Art. 5. - Qualificazione dei consulenti
1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame
Commento: la FORMAZIONE è improvvisamente sparita…
Magia italiana (da inserire nell’elenco degli aspetti da trattare in sede di uniformità/condivisione/adeguamento)
FP
FORMAZIONE O NO, CORSI PER CONSULENTE ADR O NO, SAREBBE COMUNQUE BELLO AVERE IL CERTIFICATO DI RINNOVO ALMENO ENTRO LA DATA DI SCADENZA DI QUELLO VECCHIO..............A ME NON L'HANNO ANCORA MANDATO E L'ESAME L'HO FATTO IL 08.02.06 A BOLOGNA; STA CAPITANDO A QUALCUN'ALTRO O SONO LA SOLITA FORTUNATA?
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